Dove sbagliano molti albergatori? (la risposta stà nel punto 1, articolo 2 del Decreto Ministero Interno del 16 agosto 2005. Cliccare per leggere).
In parole povere: la registrazione anagrafica del cliente NON HA NULLA a che vedere con l'essere in regola se a questo cliente si fornisce accesso a internet, TANTO PIU' se il cliente si collega con il suo computer portatile. Infatti il punto 3 del suddetto articolo parla esplicitamente di terminali non custoditi: elementi che si possono certamente equiparare ai computer portatili dei clienti.
Legislazione completa sulla sicurezza http://www.interno.it/legislazione/elenchi/pagina.php?idargomentolegge=44
| DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005,
n.144 |
|
DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n.144 Misure urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale (Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 27-7-2005) | vedi articoli 6, 7 e 7bis (documento 10 di 17)
http://www.interno.it/legislazione/pages/articolo.php?idlegislazione=648
Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e
telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2007, e' sospesa l'applicazione delle
disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita' amministrativa che
prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o
telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni
che consentono la tracciabilita' degli accessi e dei servizi, debbono
essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica
di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che
prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati
oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' del
presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque
perseguibili.
2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, le parole: «dell'attivazione del servizio» sono
sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento
della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica
(S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure
affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un
documento di identita', nonche' del tipo, del numero e della
riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il
corretto trattamento dei dati acquisiti».
3. All'articolo 132 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «al traffico
telefonico», sono inserite le seguenti: «,inclusi quelli concernenti le chiamate
senza risposta,»;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, mentre, per le medesime finalita', i dati relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati
dal fornitore per sei mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al
traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «,inclusi quelli concernenti le
chiamate senza risposta,»;
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori
ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati
per ulteriori sei mesi»;
e) al comma 3, le parole: «giudice su
istanza del pubblico ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico
ministero anche su istanza»;
f) dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
«4-bis. Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle
indagini preliminari, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo
possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero,
anche su richiesta del difensore dell'indagato e delle altre parti
private, puo' disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che
va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al
giudice, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla
convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non
viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere
utilizzati.».
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono definiti
le modalita' ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3,
lettere a) e c), anche in relazione alla determinazione e allocazione
dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello
Stato.
Art. 7. Integrazione della disciplina
amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007,
chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi
specie la cui esclusiva o prevalente attivita' consista nel mettere a
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano
installati piu' di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al
questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di
telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia
vocale.
2. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1,
la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata
trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del
titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in
materia di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano
ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un
esercizio in cui si svolgono le attivita' di cui al comma 1 e' tenuto ad
osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per
l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva
acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identita'
dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per
comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando
tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalita' di accesso ai dati
previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 3
e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero
dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle
comunicazioni.
| TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n.144 | vedi articolo 6, 7 e 7bis (documento 11 di 17)
Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico
e telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2007 è sospesa l'applicazione delle disposizioni
di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o
consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche
se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità
degli accessi, (( nonchè, qualora disponibili, )) dei servizi,
debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un
periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i
limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente
decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque
perseguibili. 2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, le parole (( «al momento )) dell'attivazione del
servizio» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del
servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente
scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie
misure affinchè venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su
un documento di identità, nonchè del tipo, del numero e della riproduzione del
documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei
dati acquisiti.». 3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le
parole «al traffico telefonico», sono inserite le parole: «, inclusi quelli
concernenti le chiamate senza risposta,»; b) al comma 1, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi
al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati dal fornitore per sei mesi»; c) al comma 2, dopo le parole: «al
traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti
le chiamate senza risposta,»; d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori
ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati
per ulteriori sei mesi»; e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del
pubblico ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero anche
su istanza»; (( f) dopo il comma 4, è inserito il
seguente: «4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere
che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico
ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con
decreto motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre
ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in
via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla
convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è
convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere
utilizzati.». )) 4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, ((
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, )) sono
definiti le modalità ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma
3, lettere a), b), c) e d), (( del presente articolo )) anche
in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con
esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello
Stato. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo
dell'art. 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche), come modificato da presente decreto: «Art.
55. - 1-6 (Omissis). 7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili,
anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero
dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti
del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento
prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a
disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese
adottano tutte le necessarie misure affinchè venga garantita l'acquisizione dei
dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonchè del tipo, del
numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed
assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. L'autorità giudiziaria ha
facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del
centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno. - Per completezza
d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 132 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), come modificato dal presente decreto: «Art. 132 (Conservazione di
dati di traffico per altre finalita). 1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli
concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per
ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre,
per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei
mesi. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico
telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono
conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al
traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e
repressione dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di
procedura penale, nonchè dei delitti in danno di sistemi informatici o
telematici. 3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti
presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza
o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della
persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della
persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i
dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità
indicate dall'art. 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le
condizioni di cui all'art. 8, comma 2, lettera f), per il traffico
entrante. 4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice
autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che
sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, nonchè dei delitti in danno di sistemi
informatici o telematici. 4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle
indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al
traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e
comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio
dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal
provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del
pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non
possono essere utilizzati. 5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui
ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'art. 17, volti anche a: a)
prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di
autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B); b)
disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il
termine di cui al comma 1; c) individuare le modalità di trattamento dei dati
da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il
termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi
di cui al comma 4 e all'art. 7; d) indicare le modalità tecniche per la
periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.». -
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e
dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le
materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge.».
Art. 7. Integrazione della disciplina amministrativa
degli esercizi pubblici di telefonia e internet
(( 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un
circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del
pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La
licenza non erichiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a
pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. )) 2. Per
coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere
richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni
dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, nonchè le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali
adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (( nonchè le attribuzioni degli enti
locali in materia. )) 4. Con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il
gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, è
tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per
l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nonchè le misure di preventiva acquisizione di dati
anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano
postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di
accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili. 5. Fatte salve le
modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del
decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati
dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e
delle comunicazioni. Riferimenti normativi: - I capi III
e IV del titolo I (Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione), nonchè
il capo II del titolo III (Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi
pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e
domestici) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza) recano rispettivamente: «Delle
autorizzazioni di polizia; Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di
pubblica sicurezza e delle contravvenzioni; Degli esercizi pubblici». - Per
l'argomento del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, vedi nelle note
all'art. 6. - Si riporta il testo degli articoli 122, comma 1 e 123, comma 3,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (per l'argomento vedi nelle note
all'art. 6.): «Art. 122. - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato
l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni
archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per
archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.». «Art.
123. - 1-2 (Omissis). 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella
misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di
comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo
se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio
consenso, che è revocabile in ogni momento.».
Art. 7-bis. Sicurezza telematica
(( 1. Ferme restando le competenze dei Servizi
informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la
regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale
individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante
collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili
delle strutture interessate. 2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la
prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del
terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia
giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le
attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001,
n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e
quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di
polizia giudiziaria ivi indicati. )) Riferimenti normativi: - Per
il testo degli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, vedi nelle
note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2001, n. 438 (Disposizioni urgenti per contrastare il
terrorismo internazionale): «1. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice
penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di
specifiche operazioni di polizia al più presto e comunque, al solo fine di
acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di
terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od
occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono
oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti
ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego. 2.
Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia
giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura
anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro
le 48 ore successive all'inizio delle attività.». - Per il testo dell'art.
226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi nelle note all'art. 4.
| Decreto Ministero Interno del
16 agosto 2005 |
|
Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici
dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni
telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza
fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. (GU n.
190 del 17-8-2005) |
vedi articolo 7 (documento 13 di 17)
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE
COMUNICAZIONI e IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155;
Visto il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni;
Visto il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e in particolare gli articoli 16 e 17;
Ritenuto
di dover adottare il decreto di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, a tal fine prevedendo misure conformi a quelle stabilite
dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore per l'identificazione
degli utenti della telefonia fissa e mobile e per la tracciabilita' delle
comunicazioni telematiche;
Acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1. Obblighi dei titolari e dei
gestori
1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un
circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del
pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a:
a)
adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire
l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente
identificate con le modalita' di cui alla lettera b);
b) identificare
chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso
stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici
riportati su un documento di identita', nonche' il tipo, il numero e la
riproduzione del documento presentato dall'utente;
c) adottare le
misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle
attivita';
d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico
delle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione, comprese quelle di
cui alle lettere a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per
via telematica, i dati acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle
comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi
di polizia postale e delle comunicazioni, nonche', in conformità al codice di
procedura penale, all'autorita' giudiziaria e alla polizia giudiziaria;
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione
fino al 31 dicembre 2007.
2. L'accesso del servizio polizia postale e
delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera e), può comprendere i dati
del traffico telematico solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria in conformita' alla legge in vigore.
3.
Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi
telematici in abbonamento o altra forma di offerta che consenta una pluralita'
di accessi, mediante l'utilizzazione di credenziali di accesso ad uso
plurimo, le operazioni di identificazione di cui al comma 1, lettera b),
sono effettuate una sola volta, prima della consegna delle predette
credenziali ad uso plurimo. Il gestore o titolare dell'esercizio o del
circolo e' in ogni modo tenuto a vigilare affinche' non siano usate credenziali
di accesso consegnate ad altri utenti.
4. I dati acquisiti a norma del
comma 1, lettere b) e c), sono raccolti e conservati con modalita' informatiche.
Per gli esercizi o i circoli aventi non piu' di tre apparecchi terminali a
disposizione del pubblico, i predetti dati possono essere registrati su di un
apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate
dalla autorita' locale di pubblica sicurezza ove viene registrato anche
l'identificativo della apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di inizio
e fine della fruizione dell'apparato.
Art. 2. Monitoraggio delle attivita'
1. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a
memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e
alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale
utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.
2. Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinche' i dati
registrati siano mantenuti, con modalita' che ne garantiscano
l'inalterabilita' e la non accessibilita' da parte di persone non
autorizzate, per il tempo indicato nel comma 1 dell'art. 7, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005, n.
155, fermo restando che i dati del traffico conservati oltre i limiti previsti
dall'art. 132, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
possono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' del predetto
decreto-legge.
Art. 3. Accesso alle reti telematiche attraverso
postazioni non vigilate
1. Le disposizioni dell'art. 1, con esclusione di quella di
cui al comma 1, lettera c), si applicano anche nei confronti dei fornitori di
apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, esclusi i
telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale,
collocati in aree non vigilate. In tal caso gli abbonamenti, forniti anche
mediante credenziali di accesso prepagate o gratuite, non potranno avere
validita' superiore ai dodici mesi dall'ultima operazione di
identificazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono
consentirsi tempi di utilizzazione maggiori e comunque non superiori a cinque
anni, nel caso di credenziali di accesso ad uso plurimo utilizzabili
esclusivamente dai frequentatori di centri di ricerca, universita' ed altri
istituti di istruzione per i terminali installati all'interno delle medesime
strutture.
Art. 4. Accesso alle reti telematiche attraverso
tecnologia senza fili
1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche
utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono
tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire
l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente,
ovvero ad utenti che non siano identificati secondo le modalita' di cui all'art.
1.
Art. 5. Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti
elettronici per le attivita' di prova svolte sotto la diretta vigilanza degli
addetti alle dimostrazioni;
b) all'offerta di servizio fax salvo che si
utilizzino tecnologie a commutazione di pacchetto (voip);
c) all'accesso
alle reti telematiche attraverso apparati che utilizzano SIM/USIM attive
sulla rete di telefonia mobile rilasciate ai sensi dell'art. 55 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto
2005
Il Ministro
dell'interno
Pisanu
Il Ministro delle
comunicazioni
Landolfi
Il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Stanca
|